
Con un'importante risoluzione perfezionatasi in via stragiudiziale è stata riconosciuta la tesi sostenuta dallo Studio Legale Di Re in tema di frode informatica subita dal titolare di un conto corrente associato a una carta prepagata. La vicenda in esame trae origine da una condotta di cd. "phishing", ovvero il raggiro del sistema di sicurezza del servizio finanziario perpetrato da terzi mediante l'acquisizione fraudolenta delle credenziali di sicurezza.
In ossequio a quanto stabilito dall'art. 12 del D.lgs. 11/2010 in tema di servizi di pagamento, infatti, la difesa del ricorrente ha evidenziato come nella condotta posta in essere dell'intermediario fosse possibile configurarsi una mancata obbligazione di garanzia e, specificamente, della tutela del sistema da intromissioni esterne mediante la presenza di un presidio di autenticazione forte ed efficace. Alla luce degli assunti proposti e all'esito della presentazione del ricorso presso l'arbitrato finanziario, la segreteria tecnica del prestatore del servizio di pagamento ha, pertanto, autonomamente riconosciuto la propria responsabilità ed ha disposto, come disposto dal decreto legislativo, la restituzione delle somme in favore del ricorrente danneggiato dalla frode informatica. Ciò a conferma della bontà delle argomentazioni ascritte dalla difesa del ricorrente in sede giurisdizionale.