Area di Competenza
Sono molteplici i settori del diritto del lavoro in cui lo studio legale Di Re presta assistenza e consulenza legale. Si segnalano:
- Impugnative di licenziamento;
- Mobbing;
- Recupero crediti di lavoro (es. mancato pagamento stipendio o TFR);
- Accesso al Fondo di Garanzia;
- Risarcimento danni per dequalificazione professionale e demansionamento;
- Inquadramento professionale;
- Riconoscimento livello e qualifica superiore;
- Trasferimenti;
- Procedure fallimentari;
- Predisposizione contratto di lavoro;
- Mancato rinnovo contratto di lavoro;
- Negoziazione di contratti collettivi aziendali;
- Interpretazione di contratti collettivi nazionali;
- Redazione accordi sindacali e contratti decentrati;
- Assistenza alle organizzazioni sindacali nei procedimenti ex art.28 L. n. 300\1970;
- Procedure collettive di mobilità, licenziamenti collettivi e trasferimenti d’azienda, con relativa partecipazione alle trattative sindacali e assistenza nella soluzione delle controversie;
- Legislazione scolastica.
Lo Studio Legale Di Re affronta complesse tematiche del diritto marittimo e della navigazione, sia giudiziale che stragiudiziale. Si avvale della collaborazione di esperti di diritto penale della navigazione e del mare, anche di respiro internazionale.
Tra le più antiche forme di previdenza nel nostro panorama giuridico, la previdenza del comparto marittimo ha costituito, negli anni, uno dei primi esempi virtuosi di tutela dei lavoratori che interessa da anni i professionisti dello studio. Materia riformata interamente con la Legge n. 413 del 26 luglio 1984, che ha soppresso la Cassa nazionale per la previdenza marinara. Pertanto la previdenza marittima è stata interamente inglobata nel regime A.G.O. dei lavoratori dipendenti.
A fronte delle specificità contrattuali connesse al rapporto di lavoro marittimo, la l. n. 413/1984 ha previsto peculiari forme di tutela per i marittimi, tutte oggi poste al vaglio dell’INPS. Tra le stesse si specificano:
- Prolungamenti dei periodi di navigazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico;
- Pensione di vecchiaia anticipata;
- Pensione di inabilità alla navigazione;
- Pensione privilegiata di inabilità alla navigazione;
- Ricostituzioni contributive per esposizione all’amianto;
- Indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale;
- Indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare;
- Indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in CRL;
- Indennità per temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune (Legge “Focaccia”).
L’ambito inerente l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è a carico dell’INAIL, a seguito della soppressione dell’IPSEMA, intervenuta ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 122/2010.
Tra le prestazioni economiche erogate dall’INAIL ai marittimi infortunati o affetti da malattia professionale, si ricordano:
- l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;
- la rendita diretta, corrisposta per eventi fino al 24 luglio 2000, se la diminuita o perduta attitudine al lavoro, espressa come inabilità permanente, è di grado accertato fra l’11% e il 100%;
- l’indennizzo per la lesione dell’integrità psicofisica, danno biologico, corrisposto per eventi a decorrere dal 25 luglio 2000. Per postumi compresi tra il 6 e il 15% è previsto l’indennizzo in capitale. Se la menomazione è di grado inferiore al 6%, il lavoratore non ha diritto ad alcun indennizzo. Dal 16% in poi, viene erogato un indennizzo in rendita;
- l’integrazione della rendita diretta;
- la rendita di passaggio per silicosi e asbestosi;
- la rendita ai superstiti di lavoratori vittime di infortunio o malattia professionale;
- la prestazione una tantum ai superstiti di lavoratori vittime di infortunio mortale verificatosi a decorrere dal 1° gennaio 2007;
- l’assegno funerario;
- l’assegno per assistenza personale continuativa;
- lo speciale assegno continuativo mensile;
- la prestazione ai marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione in seguito a infortunio sul lavoro o malattia professionale riconosciuti dall’INAIL;
- la prestazione aggiuntiva alla rendita per le vittime dell’amianto o, in caso di morte, per gli eredi titolari di rendita a superstiti;
- la prestazione una tantum per le vittime dell’amianto a favore dei malati di mesotelioma.
Si osserva, inoltre, che a fronte del documentato impiego dell’amianto nell’industria navalmeccanica - nei processi di costruzione, riparazione e trasformazione navale - sono stati riconosciuti ai marittimi esposti a tale fonte morbigena appositi benefici previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge.
È dimostrato che per decenni (*) le loro mansioni sono state espletate in ambienti resi insalubri dalle fibre asbestosiche disperse nell’aria, a causa della polverizzazione dell’amianto sfaldatosi per le vibrazioni tipiche della navigazione.
Sulla stregua pertanto delle peculiarità proprie del personale navigante, lo studio legale Di Re mira ad offrire ai propri assistiti il rispetto delle debite forme di tutela che il nostro ordinamento riconosce a tale categoria di lavoratori.
* Se per le mansioni svolte a bordo dei natanti costruiti a seguito dell’introduzione della disciplina di “messa al bando” dell’amianto (la legge n. 257/92), il rischio morbigeno si sia attenuato, per le navi costruite almeno fino agli anni ‘80 (e per le quali è scientificamente provato l’impiego dell’amianto come coibente termico per pareti, soffitti, tubazioni e fasci di cavi elettrici) e ancora in servizio, il rischio è ancora vivo. Nel comparto mercantile, sono numerose le navi ancora in servizio mai bonificate in ossequio alle procedure previste dalla legge. Anzi, in taluni casi, si ritiene che con il passare degli anni la dispersione delle fibre asbestosiche sia addirittura peggiorata.
L’attività di assistenza e consulenza in materia previdenziale dello studio legale Di Re coinvolge i seguenti ambiti:
- Contenziosi contro INPS – INAIL – SERIT – RISCOSSIONE SICILIA;
- Opposizione a cartelle esattoriali;
- Opposizione ad avviso di addebito;
- Ricalcolo pensione;
- Pensione di invalidità;
- Indennità di accompagnamento.
Inoltre lo Studio rappresenta un punto di riferimento per ciò che concerne i casi di infortuni sul lavoro, malattie professionali e la relativa responsabilità penale del datore di lavoro per la violazione delle norme antinfortunistiche e in materia di sicurezza.
- Si tratta di uno degli ambiti maggiormente caratterizzanti l'attività dello studio legale, di seguito si elencano le principali materie di peculiare interesse:
- Successioni, testamenti e donazioni - diritto immobiliare e diritti reali - comunione, condominio e locazioni - diritto dei consumatori - recupero crediti - procedure esecutive - responsabilità civile - infortunistica e contratti di locazione ad uso abitativo;
- Contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo;
- Diffide;
- Disdette ai contratti di locazione;
- Sfratto per morosità e per finita locazione;
- Suddivisione spese condominiali nei contratti di locazione;
- Cessione contratti di locazione;
- Recupero crediti;
- Risarcimento danni - diritto delle assicurazioni - circolazione stradale e sanzioni amministrative.
- Diritto commerciale e societario - obbligazioni e contratti - diritto bancario - fallimento e procedure concorsuali.
Lo Studio legale si occupa degli aspetti giuridici della famiglia, della convivenza di fatto e delle unioni civili, con particolare riferimento alle procedure – consensuali o giudiziali – di risoluzione della crisi coniugale (separazione e divorzio), ed alla responsabilità dei genitori per l’inadempimento dei doveri genitoriali nei confronti dei figli. Nelle procedure più conflittuali, quando le separazioni e i divorzi coinvolgono, altresì, profili – talvolta gravi – di rilevanza penale, lo Studio assiste i propri clienti processualmente in qualità di persone offese, imputati o indagati, anche con il supporto di qualificati professionisti quali: psichiatri, medici legali, psicologi e criminologi.
L’attività professionale svolta in materia familiare, ad ogni modo, non si esaurisce in un classico ruolo assistenziale per assumere una funzione di mediazione, di salvaguardia degli aspetti emotivi sottesi alle fattispecie, di tutela dei fondamentali interessi della prole. Il cliente, protagonista della crisi familiare, è sovente dissuaso da intraprendere azioni con finalità gratuitamente rivolte a danneggiare la controparte e abbandonando l’idea di porre in essere richieste pregiudizievoli nei confronti dei figli. La salvaguardia mira alla tutela del principio di bigenitorialità, per consentire ai minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali.
Lo studio nel tempo ha focalizzato la propria attenzione coi suoi professionisti, altresì, sulla redazione di patti di famiglia finalizzati alla trasmissione dell’impresa o delle partecipazioni sociali ai discendenti, prevenendo possibili liti in sede ereditaria, evitando la disgregazione dell’azienda ma anzi assicurandone la continuità gestionale.
Accanto alle tradizionali attività di assistenza e difesa in materia di diritto di famiglia, lo Studio Legale si occupa della promozione degli interessi superiori dei minori di età, in modo che possano esercitare i propri diritti nelle procedure di pertinenza, la ricezione di informazioni pertinente, espressione libera del proprio convincimento, in conformità alla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli (stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata in Italia con la legge 20 marzo 2003, n. 77). In tale ottica, lo Studio assicura l’assistenza e la rappresentanza del minore, sia nell’ipotesi in cui debba soltanto essere ascoltato dal Giudice, sia nell’ipotesi in cui debba agire, resistere od intervenire in giudizio, divenendo così autentica parte processuale.
Lo Studio Legale Di Re nel corso degli anni si é consolidato grazie alla propria capacità di sapere offrire un’ampia tutela legale che spazia anche nelle principali questioni di diritto penale. L’accertamento della piena responsabilità penale può avvenire mediante l’emissione del decreto penale di condanna, procedimento che da sempre occupa l’interesse dei professionisti dello studio e alla cui disciplina si rimanda per ottenere un quadro chiaro. Ciò avviene quando per i reati in contestazione è possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva. Quando è necessario convertire la pena detentiva in quella pecuniaria si applica l’art. 53 L. 689/81 in relazione all’art. 135 c.p. recentemente modificato: il computo ha luogo calcolando € 250,00 di pena pecuniaria per ogni giorno di detenzione. Il decreto penale viene emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto l’imputato può proporre opposizione al decreto penale con dichiarazione da depositare nella cancelleria del G.I.P. che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo ove l’interessato si trova. Nel promuovere opposizione a norma delle norme di riferimento, gli artt. 461 e 557 c.p.p. l’imputato può richiedere al Giudice: il giudizio immediato (il Giudice emette decreto a norma degli art. 456 c.p.p. fissando il successivo giudizio ordinario dinanzi al Tribunale territorialmente competente);
il giudizio abbreviato (il Giudice fissa con decreto l’udienza davanti a sé, dandone avviso alle parti); l’applicazione della pena su richiesta, rito speciale che prevede l’accordo tra accusa e difesa sulla quantificazione della pena da irrogare (il Giudice fissa con decreto l’udienza davanti a sé dandone avviso alle parti).
Qualora il Pubblico Ministero non presti il proprio consenso, ovvero l’imputato non abbia formulato nell’atto di opposizione alcuna richiesta, il Giudice emette decreto di giudizio immediato.
Il Giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale all’opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere uno dei provvedimenti. Qualora l’imputato decida di opporre il decreto penale dovrà essere pienamente a conoscenza che nel giudizio seguente non potrà più richiedere riti alternativi né presentare domanda di oblazione e che il Giudice in sede di giudizio potrà applicare una misura anche diversa e più grave rispetto a quella inizialmente disposta nel decreto penale e revocare eventuali benefici già concessi. Sarà, pertanto, questo il momento in cui risulterà fondamentale avere un confronto diretto con i professionisti dello studio che prima della presentazione dell’opposizione al decreto penale di condanna studieranno la migliore strategia soppesandola alle necessità e alle specificità del caso concreto.
Con l’espressione recupero crediti vengono indicate tutte quelle attività finalizzate al recupero di una somma di denaro che un debitore è tenuto a corrispondere nei confronti di un altro soggetto, il creditore.
Si ha un debito quando il creditore è in grado di fornire con certezza tutte le informazioni necessarie per effettuare il pagamento, come la fattura ed eventuali avvisi di pagamento. Nel caso in cui il debitore non abbia eseguito spontaneamente il pagamento alla data prestabilita si può procedere con le diverse fasi del recupero crediti, materia molto articolata, vasta e recentemente innovata e trattata in modo specialistico dallo Studio Legale Di Re.
Il recupero crediti consiste, infatti, in una serie di attività svolte da professionisti che hanno l’obiettivo di superare l’immobilismo che si viene a creare tra le parti del rapporto, tendendo ad un’opera di convincimento e collaborazione col debitore, condotta questa che viene presa in esame dagli specialisti del ramo sempre attivi con le proprie azioni al fine unico della tutela del creditore rimasto insoddisfatto. Il recupero crediti si scinde tra una fase stragiudiziale e una fase giudiziale.
Nella fase stragiudiziale del recupero crediti si mettono in campo quelle attività necessarie per raggiungere un accordo amichevole con il debitore al fine di ottenere il pagamento dovuto evitando la procedura esecutiva.
La fase propriamente giudiziale prevede, invece, una capillare filiera di azioni legali da muovere contro il debitore una volta che le azioni stragiudiziali spiegate in precedenza non hanno avuto un esito positivo, come il Ricorso per decreto ingiuntivo, l’Atto di precetto e le diverse fasi di Esecuzione/Pignoramento.
Specificatamente in questa fase del procedimento diventa fondamentale l‘assistenza del legale che dovrà scegliere con esattezza la procedura esecutiva che riterrà più affidabile in relazione al soddisfacimento del credito tenendo conto anche delle recenti novità procedurali che continuano a innovare l’intero quadro normativo, come ad esempio quelli afferenti le esecuzioni mobiliari presso terzi entrate in vigore con la recente riforma del processo civile (l. n. 206/2021).
Lo Studio Legale Di Re si occupa della rappresentanza e difesa del contribuente dinanzi agli organi amministrativi contenziosi e presso gli organi giurisdizionali di ogni tipo (commissioni tributarie provinciale e regionale, giurisdizione ordinaria ed amministrativa), collaborando con professionisti di comprovata esperienza in materia tributaria. Lo Studio assiste il cliente nella formulazione di quesiti, richieste di interpello e partecipazione al procedimento di definizione agevolata delle controversie con l’Amministrazione finanziaria (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, rottamazioni, ecc.).
Un ulteriore servizio offerto ricomprende, altresì, la redazione di pareri in ogni settore del diritto tributario, sostanziale e processuale, nonché la consulenza in ordine ai profili fiscali connessi alle attività societarie e commerciali, alle attività di persone fisiche ed alla proprietà immobiliare.
In Italia l’esercizio della giustizia non è materia semplice. I tempi di definizione dei processi sono lunghi nonostante il diritto ad un procedimento celere trovi garanzie costituzionali.
Tutti i cittadini si trovano, giocoforza, spesso a dover fare i conti con processi senza fine, per vedersi riconoscere un diritto, o quantomeno poter scrivere la parola fine su un contenzioso durato molti anni. Più volte il legislatore ha tentato di introdurre modifiche al processo senza però raggiungere alcun risultato positivo che potesse garantire una maggior celerità e le continue riforme spesso non aiutano gli operatori del diritto.
In base alla L. 89 del 24 marzo 2001 (c.d. “legge Pinto”), chi, attore o convenuto, è, o è stato, coinvolto in un procedimento per un periodo di tempo irragionevole, HA DIRITTO AD UNA EQUA RIPARAZIONE indipendentemente dall’esito del processo.
La legge 89 del 24 marzo 2001, infatti, ha recepito i principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in relazione al mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che testualmente recita:
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”.
Tale norma diviene strumento volto ad ottenere un’equa riparazione a colui che ha subito un danno patrimoniale e non patrimoniale per effetto della violazione dei succitati principi della Convenzione, peraltro già costituzionalmente previsti. Sicché l’eccessiva domanda di risarcimenti ha spinto il legislatore ha riformare la materia apportando numerose modifiche, introdotte dal D.L.8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 6 giugno 2013, n. 64 e dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134. Tutte queste innovazioni non hanno fatto altro che inserire diversi “cavilli” con il malcelato tentativo di scoraggiare l’inoltro di ulteriori domande. Nonostante Ciò è ancora possibile ottenere diverse migliaia di euro come indennizzo per essere stato parte di un procedimento eccessivamente lungo.
A QUANTO AMMONTA L’EQUO INDENNIZZO?
In base alla legge Pinto, e successive modifiche, qualora il procedimento superi una durata di tempo ragionevole, stimata dal legislatore in 3 anni per il procedimento di primo grado, 2 anni per il secondo ed 1 anno per la cassazione a prescindere dall’esito della lite e/o in caso di conciliazione della lite.
SI HA DIRITTO AD UNA SOMMA DI DENARO PER OGNI ANNO DI ECCESSIVA DURATA DEL PROCESSO PARI A CIRCA 400-600 euro; somma che può aumentare, di rado, in casi di particolare importanza (ed es. in tema di diritto di famiglia o stato delle persone, procedimenti pensionistici o penali, cause di lavoro o cause che incidano sulla vita o sulla salute).
La durata del tempo “ragionevole” deve tenere in considerazione diverse circostanze tra cui la complessità del procedimento ed il comportamento delle stesse parti e del giudice. Per presentare il ricorso si ha un termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo.
All’ incirca entro un anno si riuscirà quindi ad ottenere il dovuto e legittimo risarcimento.
Lo Studio Legale Di Re negli anni ha seguito professionalmente il complesso iter effettuato dalle compagnie petrolifere in merito alla gestione dei carburanti e la stipula dei contratti con l’ENI. Tale ambito impone una fitta serie di confronti con le diverse organizzazioni sindacali di categoria come Faib Autostrade Confesercenti, Fegica Cisl, Figisc/Anisa Confcommercio. Generalmente in un ambito così marcatamente specialistico l’avvio è segnato dal contratto di affidamento in uso gratuito (ex lege) ad una società terza in realtà controllata interamente dalla compagnia petrolifera con alla base la previsione di un contratto di fornitura e commissione. La società terza stipulerà nei fatti un contratto di appalto o di associazione in partecipazione con micro imprese che, generalmente sono ditte individuali o società di persone da qualificare impresa mediante il lavoro autonomo attuato in violazione della normativa di settore (nello specifico la L. 1369/1960 e il D.Lgs. 276/2003).
Detti soggetti svolgono una vera e propria prestazione di lavoro dipendente pur senza la previsione delle tutele del lavoro subordinato.
In tale settore lo studio Di Re ha affrontato in prima persona le fasi del procedimento di natura amministrativa tipiche dei contratti di appalto: ovvero la committenza (commissione ad altro soggetto, cd. appaltatore, del compimento di un’opera o servizio con la previsione di un obbligo di fare). La caratteristica del suddetto contratto è la natura indipendente da assicurare al committente rispetto a quella dell’organizzazione dei mezzi per la realizzazione dell’opera o del servizio (di cui all’art. 1655 e 1658 c.c.).
È possibile sottolineare come rispetto al contratto di appalto propriamente sono riconosciute deroghe stringenti: ovvero l’indipendenza in tema di organizzazione dei mezzi appartenuti all’appaltatore poiché nel rapporto di specie il committente svolge un ampio potere di direzione e controllo che sfocia nel contratto di comodato con espresso divieto in capo all’utilizzatore di porre deroghe relative al bene concesso e con una rigida imposizione in tema di orari di lavoro da rispettare all’interno dell’impianto).
Parimenti piuttosto che una fisiologica committenza sorge un normale rapporto di lavoro subordinato col rispetto di obblighi ben precisi da parte del lavoratore. L’utilizzo di determinati contratti consente, altresì, alle compagnie petrolifere di eludere la disciplina prevista per la distribuzione al pubblico dei carbolubrificanti destinati alla movimentazione degli autoveicoli privati o aziendali, sia delle normative in materia gius lavoristica, previdenziale, assistenziale e di tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I contratti esaminati nel corso degli anni dai professionisti dello studio hanno consentito di individuare precise deroghe al principio di indipendenza dei mezzi con riferimento all’utilizzo dell’impianto, al divieto di cessione del contratto, al mutamenti di scopo rispetto alle situazioni attuali dell’impianto, controllo e funzionamento e al divieto di manomissione configurando in realtà condizioni impositive da parte del comodante nei confronti dell’utilizzatore in merito all’utilizzo dei mezzi e agli orari dell’impianto. È altresì prevista una stipula di contratto di comodato finalizzata alle attrezzature informatiche interamente fornite dal committente (da quelle più elementari a quelle di natura accessoria). Lo Studio Legale Di Re seguendo l’intero iter del rapporto di lavoro ha sviluppato nel corso degli anni la capacità di qualificazione giuridica di un contratto di natura atipica in quanto contiene le caratteristiche dell’appalto ma presenta deroghe molto marcate.
Lo Studio Legale Di Re negli anni ha accumulato un bagaglio di esperienza precipuo alla tutela dei docenti e del personale ATA sia negli avanzamenti di carriera che nel beneficio della mobilità. I professionisti dello studio, pertanto, mettono al servizio dei propri clienti la propria pluriennale conoscenza maturata in un ambito molto vasto, particolarmente articolato e complesso dove preminenza assoluta va data al CCNI e alle Ordinanze ministeriali di categoria che hanno la capacità di derogare alle singole norme pattizie della contrattualistica nazionale di categoria configurando particolari problemi sotto gli aspetti di natura legale.
L’obiettivo di fondo in ottica di tutela processuale è quello di individuare le scelte di campo più chiare e risolutive al fine di tutelare gli interessi in gioco che sono particolarmente preminenti. La mobilità del personale docente riguarda principalmente i contratti a tempo indeterminato ma coinvolge anche le assegnazioni a tempo determinato per singolo A.S., il quadro come detto è mutevole e in aggiornamento.
Per i docenti con contratto a tempo indeterminato esistono diverse forme di mobilità ciascuna delle quali implica effetti giuridici diversi e si ottiene attraverso la presentazione di una domanda per singolo docente riguardante i trasferimenti finalizzati al cambio permanente di sede di servizio (mobilità territoriale); al cambio di tipo di insegnamento o di grado di scuola (mobilità professionale); per utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie: per la durata di un anno scolastico, possedendo specifici requisiti, è possibile ottenere una sede di servizio diversa dalla sede di titolarità (mobilità annuale). Questi movimenti sono disciplinati annualmente dagli specifici contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale e provinciale. Ad esclusione di alcune categorie specificatamente citate nella normativa, le domande di trasferimento e passaggio vengono presentate esclusivamente mediante apposita istanza OnLine sulla piattaforma del Ministero dell’Istruzione.
A livello normativo sono le ordinanze ministeriali, l’OM di cui al n. 45/22 (docenti, ATA, educatori) e l’OM n. 46/22 (insegnanti di religione cattolica) attuative delle norme contrattuali che segnano l’avvio delle procedure di presentazione delle domande di mobilità territoriale e professionale per l’anno scolastico in corso con riferimento al CCNI del singolo triennio (il 2022-2025 è quello attualmente in vigore) e definiscono il calendario di tutte le operazioni ad esse connesse. Entrambe le ordinanze sono state trasmesse con la nota ministeriale di cui al n. 8204/22. Alla base di tale ambito spaziano interessi variegati e problematiche ad ampio raggio come l’ottenimento della cattedra territorialmente più vicina e idonea a livello di carriera, pertanto, se cerchi assistenza in un settore così articolato non esitare: lo Studio Legale Di Re fa al caso tuo!
I decreti legislativi di cui ai nn. 94 e 95 del 2017 hanno riordinato le carriere del personale delle Forze Armate e stabilito la revisione dei ruoli del personale di Polizia oltre che agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.
Interessati dall'entrata in vigore di detti decreti legislativi, che nello specifico hanno affrontato un tema particolarmente sentito come quello dell’adeguamento retributivo professionale, sono tutti coloro che, dall'anno 2017, hanno rivestito il grado apicale del ruolo Marescialli/Ispettori (ovvero Primi Marescialli e Luogotenenti con relativa qualifica – Maresciallo Maggiore e Luogotenente e relativa qualifica [C.C.] – Maresciallo Aiutante e Luogotenente con qualifica [G.d.F.]), tutte figure professionali da considerarsi Direttivi del predetto Ruolo con conseguenti maggiori funzioni e responsabilità.
A distanza di sei anni dall'entrata in vigore di detto D.Lgs, però, al maggiore carico di responsabilità di carriera (ad es. mediante la richiesta di interventi di natura tecnico - operativa e/o compiti di formazione ed indirizzo nei confronti del personale subordinato), non è ancora stata disposta un'adeguata retribuzione corrispondente a tali maggiori funzioni assegnate. Il danno economico, in considerazione degli anni di anzianità di servizio e del grado rivestito, è stimato essere tra i 644,00 e i 9.000,00 euro per figura professionale in violazione dell'avvenuta parificazione tra ufficiali direttivi e Marescialli apicali.
In questo delicato settore è presente lo Studio Legale Di Re che appresta la propria tutela legale mediante richiesta ai Ministeri di indirizzo dell'adeguata valorizzazione giuridica ed economica del ruolo direttivo dei Marescialli e Ispettori al fine dell'ottenimento dell'assegno direttivo.