Pagamento parziale di un'obbligazione e revoca del D.I.: sono sempre dovute le spese della fase di opposizione

ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo

Con un'importante sentenza emessa dalla Terza Sezione Civile il Tribunale di Palermo, in data 17.01.2023, ha stabilito come, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il pagamento parziale dell'obbligazione pecuniaria compiuto da parte opponente comporta la revoca del D.I. originariamente emesso e conduce alla revoca dell'opposizione e alla condanna alla rifusione delle spese processuali sia della fase monitoria che di quella di opposizione.


Tale decisione che ha visto diretto protagonista lo Studio Legale Di Re poggia il proprio assunto sul riparto di onere della prova: in capo al creditore spetta la sussistenza del rapporto obbligatorio, sul creditore l'eventuale verificazione del fatto estintivo. Nel caso di specie parte opponente ha sempre espressamente riconosciuto il debito nè mai contestato l'esecuzione delle prestazioni mentre parte opposta ha allegato l'adempimento parziale, ciò comporta che "il giudice non può limitari al rigetto dell'opposizione, facendo acquistare efficacia esecutiva al decreto opposto, ma deve revocare il decreto ed emettere la pronuncia sul merito, eventualmente di condanna per la parte residua del debito non estinta ove il diritto vantato dal creditore risulti provato: il decreto opposto alla luce dei pagamenti effettuati dall'opponente va, pertanto, revocato". Infine in tema di spese il Giudice ha stabilito che il criterio di soccombenza pone a carico della società opponente le spese relative sia all'opposizione che alla fase monitoria, tra loro distinte e del tutto autonome.

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