
La Corte d'Appello di Messina Sezione Lavoro, in data 30.11.2022, ha emesso un'importante sentenza che consente di fare ulteriore chiarezza in materia di decorrenza del termine di prescizione in merito all'accertamento dell'avvenuta esposizione ad amianto configurando il riconoscimento previdenziale in favore del lavoratore esposto.
Nel provvedimento, infatti, trova conferma il motivo di difesa proposto nel ricorso avanzato dallo Studio Legale Di Re che ha superato la cesura operata dal primo giudice in materia di intervenuta prescrizione. Il termine decennale cui è soggetto il ricorrente, infatti, come stabilito dalla giurisprudenza "decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della siddetta esposizione", rilevando ai fini del presente giudizio esclusivamente la "conoscibilità soggettiva dimostrata dalla presentazione dell'istanza all'INAIL (istituto deputato all'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto) di esposizione di un periodo che è ultradecennale".
Alla luce di dette ragioni, ai sensi dell'art. 13 co. 8 L. 257/1992, è stata stabilita la condanna ai danni dell'ente resistente all'applicazione della relativa maggiorazione per il coefficiente riconociuto dalla normativa previgente nella misura di 1,5 ai fini della determinazione dell'importo della pensione per un periodo complessivo di 15,74 anni con il riconoscimento da destinare agli eredi dei medesimi benefici previdenziali.
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