
La Corte Tributaria di Secondo Grado con una sentenza ha riconosciuto un importante principio a tutela del contribuente in materia di produzione documentale ai danni dell'ente impositore. Nel caso di specie a seguito della notifica di un avviso di accertamento, l'ente rideterminava il reddito del contribuente in quanto lo stesso non aveva depositato alcuni documenti richiesti.
In realtà la produzione documentale era ritualmente avvenuta ma non era stata tenuta in considerazione dal collegio di primo grado così come una successiva proposta conciliativa. I documenti, già presentati in via amministrativa, sono stati depositati anche in appello. Sul punto la Corte, richiamando una Cassazione 2015 (n. 127839), non ha riconosciuto in detta fattispecie un comportamente intenzionalmente omissivo da parte del contribuente ma ha, invece, configurato una violazione ai principi dello statuto del contribuente e un'inadempienza nel comportamento tenuto dall'amministrazione finanziaria che non ha mai disconosciuto il contenuto di detti documenti nè la loro veridicità. I giudici, pertanto, confermano la tesi portata avanti dallo Studio Legale Di Re riconoscendo la piena correttezza del comportamento tenuto dal contribuente.