Attestazione di cancelleria ex art. 369 c.p.c.: l'avvocato potrà attestare la conformità della sentenza

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La Riforma Cartabia, entrata in vigore alla data del 1 marzo 2023 previa attuazione del decreto n. 149/2022, ha modificato la procedura in materia del rilascio dell'attestazione di cancelleria ai sensi dell'art. 369 c.p.c., formalità necessaria per procedere al deposito del ricorso per Cassazione. 

In passato la Corte di Cassazione ha più volte statuito l’improcedibilità del ricorso avendo rilevato il mancato deposito di una copia autentica del provvedimento impugnato, come invece disposto dall’art. 369 c.p.c. I giudici di legittimità, sul punto, avevano chiarito che si trattava di un deposito sui generis, sia perché non serviva a custodire la cosa ma ad attuarne la pubblicazione, sia perché la norma si riferiva chiaramente a un deposito "in cancelleria" del quale il cancelliere dà atto in calce alla sentenza. 
Ciò perchè in tema di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. "lungo" di impugnazione, non coincide con la trasmissione alla cancelleria da parte del Giudice, bensì con quella dell’attestazione del cancelliere: è da quel momento che la sentenza diventa ostensibile agli interessati.
La riforma, adesso, cambia lo scenario per esigenze di celerità di giudizio e semplificazione del rito: dall'1 marzo 2023, infatti, l'avvocato potrà attestare la conformità del provvedimento estratto dal fascicolo telematico non dovendo più ricevere la relativa attestazione dell'avvenuto deposito da parte della cancelleria. Il tutto ottimizzando i tempi anche per la proponibilità del giudizio di legittimità.

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