Sim swap fraud: accertata la responsabilità dell'intermediario. Il ricorrente ottiene il diritto alla restituzione delle somme

scheda sim card

Prestigioso successo professionale per lo Studio Legale Di Re che, a seguito di proposizione di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario per la risoluzione stragiudiziale di una controversia configurante una vicenda di truffa informatica di particolare insidiosità, ha ottenuto il pieno accoglimento della propria tesi in favore del ricorrente vittima di cd. "sim swap fraud" (ovvero la sostituzione della sim telefonica e ottenimento di autorizzazione in favore di terzi ad operazioni su conto corrente frodato). Nello specifico la vicenda riguarda un soggetto che ha subito da ignoti la sottrazione di 60 mila euro dal proprio conto corrente nel breve volgere di quattro minuti con autonomi bonifici mai autorizzati, ciò in quanto i terzi erano riusciti ad accedere al sistema identificativo mediante utilizzo di OTP e di una sim associata al numero telefonico. 

La pronuncia del Collegio che ristora il ricorrente imponendo all'intermediario l'integrale restituzione delle somme sottratte dai terzi muove il proprio assunto dal d.lgs n. 11 del 2010 relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno (cd. PSD 2) secondo il quale "incorre sempre in responsabilità l'intermediario che appronta unicamente il sistema di autenticazione ad un solo fattore, cioè utilizzando credenziali di un solo tipo" mentre "occorrono sistemi multifattoriali (cd. autenticazione forte)".  
L'arbitrato ha evdenziato come non sia stato possibile risalire alla digitazione dei codici di accesso, le modalità di creazione del codice P***ID nè la digitazione che sarebbero state tutte prove liberatorie per l'intermediario in quanto dimostrazione di aver configurato un'autenticazione multifattoriale forte, in realtà non avvenuta. Una vittoria netta per il ricorrente che riveste anche la tipologia di consumatore ai danni dell'intermediario in capo al quale è stato riconosciuto "il rischio d'impresa costituito di affidare a terzi le compagnie telefoniche, il competamento della procedura di autenticazione forte; dall'altro la particolare insidiosità della modalità della truffa".  
 

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