La rimessione in termini è inapplicabile se la parte non allega il fattore estraneo a lei ostativo

Rimessione in termini

Il Tribunale di Messina I° Sezione Civile con un'importante pronuncia in tema di rimessione in termini processuali ai sensi dell'art. 153 co. 2 c.p.c. in un procedimento che coinvolge lo Studio Legale Di Re ha debitamente motivato il rigetto di un'istanza ex adverso formulata a seguito dello spirare del termine del deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di repliche.

La questione prende spunto dal provvedimento del Giudice che, in data 11.05.2023, dopo aver trattenuto la causa in decisione concedeva i termini di legge ai sensi dell'art. 190 c.p.c. In data 01.09.2023, a distanza di oltre tre mesi e mezzo, veniva depositata una richiesta di rimessione in termine da parte di controparte con la quale si richiedeva la rimssione per il "mancato funzionamento del gestionale per disservizio tecnico denunciato dal gestore" che avrebbe concretamente causato l'impedimento alla partecipazione dell'attività processuale. 
Analizzando la fattispecie, però, il rigetto della richiesta disposta dall'autorità Giudiziaria prende spunto dalla considerazione che controparte non ha fornito la segnalazione del disservizio al proprio gestionale impedendo di conoscere la data esatta del problema informatico riscontrato e alla luce delle recenti pronunce di legittimità che richiedono per l'istanza di rimessione in termini "la riconducibilità ad un fattore estraneo alla parte, avente i caratteri dell'assolutezza e idoneità" lesivo della tardività dell'attività (Cass. n. 19383/2023), non riscontrandosi "un fattore ostativo esterno nè l'insuperabilità oggettiva" (Cass. 22342/2021) nè, altresì, "il mancato ritardo nella domanda formulata e immediatezza nella reazione" (Cass. 4841/2012).                 

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