
La rivalutazione a fini pensionistici prevista dall’art. 13, comma 8, della L. 257/1992 è applicabile a tutti i lavoratori (compresi i marittimi - v. Cass. n. 1179/2007) - quale che sia l'attività produttiva dell'impresa datrice di lavoro - che abbiano subito una esposizione "qualificata" all’amianto per essere stati addetti per oltre dieci anni a lavorazioni aventi valori di rischio superiori a quelli legali. L’accertamento di un’esposizione significativa deve essere personalizzata e rispettare i criteri di ripartizione dell'onere probatorio, ex art. 2697 c.c. – nello specifico si richiede al ricorrente l'allegazione e la dimostrazione non solo della specifica attività lavorativa praticata e dell’ambiente in cui essa è stata svolta per più di dieci anni ma anche la presenza di una concentrazione di polveri di amianto in misura superiore ai valori limite.