Avvisi di addebito Inps: tutela per i contribuenti e rispetto del termine prescrizionale

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La data dell'1 settembre 2022 segna la fine della sospensione relativa agli avvisi e alle cartelle esattoriali che da questo momento riprendono a decorrere regolarmente. Questa data rappresenta la scadenza della moratoria originata dall'inizio dell'emergenza da Covid 19 e, di conseguenza, quella riconosciuta

ai sensi del D.L. n. 99/2021, a modifica del D.L. n. 34/2020 per le riscossioni già sospese nel 2020 e nel primo periodo del 2021, ulteriormente prorogate sino al 31 agosto 2021. Pertanto ripartono, quindi, tutte le attività di formazione di cartelle esattoriali, comprese quelle relativi ai titoli Inps, destinate ai contribuenti morosi. In questa fase appare ineludibile l'ausilio e un confronto con esperti come quelli dello Studio Legale Di Re in tema di legittimità della richiesta dell'ente impositore sull'effettiva contribuzione dovuta. Tra i consigli che il contribuente deve seguire appare determinante quello di analizzare con la massima attenzione ogni genere di atto notificato dall’Istituto. 
Sul punto i professionisti legali dello studio Di Re saranno chiamati a studiare la strategia migliore che, spesso, si configura con la proposizione di un ricorso presso le autorità tributarie competenti impedendo, nelle more, che inizi l’escussione del debitore per la contribuzione che si pretende omessa. Conseguenza, quest'ultima, non scongiurata, invece qualora ci si limitasse unicamente ad opporsi all’avviso di addebito al fine dell'ottenimento di un provvedimento da parte del Giudice del Lavoro per la sospensione dell’efficacia del titolo. Una volta che sarà avviata l’azione giudiziale di accertamento, non potrà legittimamente formarsi l'Avviso di addebito, ai sensi del decreto legislativo n. 46/1999. Di contro lo stesso dovrà ritenersi invalido.
Va quindi in archivio un periodo contrassegnato da continue misure legislative contingenti ed emergenziali volte al contenimento del decorso della prescrizione quinquennale degli avvisi che, nello specifico, ha riguardato un primo arco temporale, dal 23.2.2020 al 30.6.2020, pari a 129 giorni, disposto dall’art. 37, D.L. n. 18/2020. Successivamente, dal 31.12.2020 al 30.6.2021 stabilito in forza dell’art. 11, c. 9, D.l. n. 183/2020 ha sospeso la prescrizione per complessivi 182 giorni. Qualora il debito abbia esperito efficacia durante il periodo di sospensione, l’inizio sarà da ritenersi differito alla fine del periodo stesso.
L’Inps, sul punto, ha già emanato la Circolare n. 126 del 10.8.2021, rubricata "Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria" a dimostrazione dell'importanza e delicatezza del tema particolarmente avvertito anche dal nostro studio legale che è sempre pronto ad apprestare la migliore tutela possibile ai diversi contribuenti interessati.

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