In materia di ricerca telematica dei beni da pignorare, disciplina introdotta nell'anno 2014 dall'art. 492 bis c.p.c. e novellata nel corso del 2022, Agenzia delle Entrate e Ministero della Giustizia hanno stabilito mediante convenzione la possibilità per gli Ufficiali giudiziari di provvedere all'accesso alle banche dati dell’Amministrazione finanziaria per agevolare la ricerca dei beni. L’accordo, che ha validità per cinque anni, disciplina l’accesso alle informazioni suddette consentendo agli ufficiali giudiziari di utilizzare il servizio, nell’ambito del loro compito d’ufficio, al fine di acquisire le informazioni utili per individuare i beni da sottoporre ad esecuzione, anche relativamente alle procedure concorsuali.
Verificata la regolarità della richiesta, l’Agenzia delle entrate invia la risposta al sistema informatico del Ministero della Giustizia con le informazioni inerenti. Pertanto, utilizzando le proprie banche dati, l’erario, per conto del creditore individua i cespiti del debitore (ad es., redditi, beni immobili, conti bancari, ecc.) da sottoporre all’esecuzione forzata o alla procedura concorsuale su richiesta del curatore fallimentare. Tecnicamente, l’accesso avviene con modalità sicure utilizzando il Sistema di interscambio dei dati (SDI). Tuttavia, se gli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) non sono ancora registrati al SDI, procedura quest'ultima che all'Unep di Messina è in corso di definzione, l’interscambio dei dati avviene attraverso l’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 155-quinquies delle disposizioni di attuazione c.p.c. Il creditore può conoscere la dichiarazione dei redditi e le certificazioni dei sostituti d’imposta per i redditi di lavoro dipendente o autonomo riferite all’annualità più recente tra quelle presentate nell’ultimo biennio; l’elenco degli atti del registro (ultime dieci annualità presenti in banca dati) contenente gli estremi di registrazione dell’atto, la tipologia dell’atto, l’ufficio di registrazione, i codici fiscali delle parti e il valore dell’atto; l’elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il soggetto intrattiene o ha intrattenuto rapporti finanziari nell’ultima annualità presente in banca dati, ma non sono presenti i dati relativi al saldo, alla giacenza media e ai singoli movimenti. Non vengono fornite informazioni riguardanti dati che non sono in possesso dell’Agenzia delle Entrate quali quelli rigaurdanti autovetture e natanti e i dati ipotecari e catastali dei beni immobili essendo di competenza degli Uffici provinciali-Territorio. Dal 14 febbraio 2024, inoltre, l'Ufficio Unep presso la Corte d'Appello di Messina per presentare l'istanza 492 bis c.p.c. richiede il pagamento di Euro 43,00 a titolo di versamento di C.U. a mezzo pago PA (con esibizione della ricevuta di pagamento) e il versamento di diritti pari ad Euro 6,71 in contanti. Per ottenere l'ammissione al Gratuito patrocinio il creditore potrà redigere autocertificazione del percepimento di reddito inferiore al triplo del limite previsto dalla legge.
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