
Importante pronuncia di merito che premia lo sforzo dello Studio Legale di Re col riconoscimento da parte del Tribunale di Messina Sezione Lavoro del diritto di precedenza della figlia lavoratrice che presta assistenza alla di lei madre
che si trova in condizione di handicap grave, ai sensi dell’art. 33 comma 5 legge 104/1992. Il G.L., nel caso di specie, ha garantito il diritto al trasferimento interprovinciale verso le scuole ubicate presso l’Ambito territoriale di cui alla domanda già presentata, secondo l’ordine ivi indicato, al fine di tutelare il diritto a garantire l'assistenza continua da parte del lavoratore. L'ordinanza effettua il bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti, giuridicamente rilevanti e costituzionalmente protetti, ossia da un lato l’interesse dell’invalido ad avere garantita l’assistenza familiare e, dall'altro, l’interesse al buon andamento dell’amministrazione e all'efficiente gestione della mobilità del personale, operato dall’art. 33 della legge n. 104/1992, espressamente richiamato dall’art. 601 d.lgs. n. 297/1994. Alla luce della pronuncia la contrattazione collettiva e la norma pattizia di riferimento, l'art. 13 del C.C.N.I., devono arrestarsi al cospetto di una norma di rango costituzionale.
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