
Un importante principio è stato enucleato dalla Suprema Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 15415 del 3 giugno 2024, ha ampliato la tutela in favore della categoria dei docenti a tempo determinato in materia di ferie non utilizzate. Secondo il supremo consesso il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro possa dimostrare di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e dell'indennità sostitutiva.
La Cassazione ha impostato la propria decisione sull'interpretazione dell'art. 7, par. 2, della direttiva comunitaria 2003/88, che stabilisce che il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie retribuite annuali di almeno quattro settimane. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 6 novembre 2018, ha precisato che tale diritto non può essere perso automaticamente, senza che il datore di lavoro abbia preventivamente informato il lavoratore della possibilità di fruire delle ferie e abbia posto in essere le condizioni affinché il lavoratore possa effettivamente esercitare tale diritto. La Cassazione ha, quindi, affermato che la normativa interna, in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della Legge n. 228 del 2012, deve essere interpretata in modo conforme alla direttiva europea. Ciò significa che il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno spettandogli autonomo periodo.
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