
Un'importante ordinanza della Corte di Cassazione (la 1439 del 2020) ha specificato l'obbligo che sussiste in capo al Giudice di determinare con adeguata motivazione le ragioni poste a base delle statuizioni delle spese di lite nel caso di cessazione della materia del contendere.
E' quanto determinato a seguito di un ricorso di legittimità presentato da una contribuente che eccepiva la compensazione delle spese a fronte di un fatto sopravvenuto e stabilita dal giudice senza un'adeguata valutazione del principio di soccombenza virtuale. La facoltà di compensazione attribuita al giudice in caso di soccombenza reciproca, infatti, arretra di fronte al principio stabilito dall'art. 15 co. 2 d.lgs. 546/1992 che impone al medesimo l'esame di gravi ed eccezionali ragioni sottese alla questione da tenere in considerazione unitamente alla fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti ed a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha, di contro, determinato la cessazione della materia del contendere. In materia, pertanto, trova conferma l'orientamento già espresso con Cassazione 3148/2016 che pone l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio non discostandosi dal principio della soccombenza virtuale. Sarà sempre salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale ma indicandone le ragioni.
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